La sentenza della Cassazione n. 10307/2025 espone il seguente principio di diritto: "In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 181 L. Fall. e durante la fase di esecuzione del concordato medesimo non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. "in funzione", di cui all'art. 111, comma 2, L. Fall., come ridelineata da Cass. Sez. U, n. 42093 del 2021". L’art. 111 comma 2 della vecchia legge fallimentare contempla tre forme di prededuzione: i) quella attribuita "da una specifica disposizione di legge" (criterio legale); ii) quella attribuibile ai crediti sorti "in occasione" di una procedura concorsuale (criterio cronologico-soggettivo); iii) quella attribuibile ai crediti sorti "in funzione" di una procedura concorsuale (criterio teleologico). Il carattere unificante delle tre tipologie è, secondo la Cassazione, la strumentalità del credito agli scopi della procedura.
Posto che nella prima categoria si identificano quelle tipologie di credito la cui preferenza rispetto alla generalità dei crediti è espressamente accordata dalla legge (vedi ad esempio l’art. 182-quater comma 1 L. Fall. per i crediti da finanziamenti eseguiti in esecuzione di concordato preventivo), ci si è interrogati su cosa distingua la categoria dei crediti “in occasione” da quella dei crediti “in funzione”. La giurisprudenza ha chiarito che i due criteri sono autonomi e distinti, ricorrendo il primo tipo quando il credito è sorto durante il perdurare della procedura (elemento temporale) e per effetto dell’attività posta in essere dagli organi della procedura (elemento soggettivo), mentre il secondo tipo si rinviene nei crediti sorti, antecedentemente all’apertura della procedura, finalizzati ad agevolarne l’instaurazione (elemento teleologico).
In particolare, la pronuncia in commento si occupa di delineare l’ambito di applicazione del criterio di “funzionalità”, per stabilire se possano esservi ricompresi anche i crediti originati successivamente alla chiusura della procedura (che, nel concordato “in continuità”, coincide con il decreto di omologazione, ex art. 181), ma “in esecuzione” della stessa (nel caso specifico si trattava di crediti da ritenute non versate, IVA e imposta di registro).
I giudici, richiamando la precedente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 42093/2021, escludono che la prededucibilità “in funzione” possa applicarsi a qualsiasi credito sorto in esecuzione della procedura che si è chiusa, dovendosi interpretare le norme che accordano il beneficio della preferenza, a scapito della cd. par condicio craeditorum, in senso restrittivo. Anche perché, se così non fosse, la prededucibilità di tali “nuovi creditori” andrebbe a danneggiare, nella successiva procedura fallimentare, i precedenti creditori “concordatari”, che hanno accettato o subito un pregiudizio al proprio credito in forza del piano di concordato approvato, determinando un’ingiusta disparità di trattamento.
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