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Vantaggi Fiscali superiori ai costi

Per gli imprenditori e le società il tentativo di recupero crediti Bergamo può portare dei benefici, in termini di risparmio fiscale e di recupero di iva non riscossa, tali da superare e di parecchio il costo dell'attività giudiziale.

Tariffe chiare e convenienti

Onde evitare spiacevoli sorprese ai nostri clienti siamo sempre molto chiari riguardo alla nostra retribuzione nell'attività di recupero crediti a Bergamo.
Questa può essere calcolata in diversi modi, sulla base delle esigenze del cliente.

Incontri periodici nella vostra sede

L'Avvocato Massimo Mascali organizza incontri periodici presso la sede del cliente durante i quali viene fatto il punto della situazione del recupero crediti e vengono scambiate informazioni e opinioni.

Avvocato Recupero Crediti Bergamo: costa meno di quello che credi

Un sistema vantaggioso, economico e personalizzato per il Recupero Crediti a Bergamo.

I compensi per intero vengono pagati solo in caso di recupero del credito; nel caso contrario il Cliente sarà tenuto a corrispondere un importo predefinito e notevolmente contenuto, che è il compenso indicato in Tabella.

In alternativa potete scegliere tra altri metodi di determinazione del compenso quello che più si addice alle vostre esigenze.

Potrete sottoporre il vostro caso e, gratuitamente e senza impegno da parte vostra, vi verrà formulato un preventivo coerente con le vostre necessità.

Imprenditori, Società ed Artigiani

L'avvocato Massimo Mascali a Bergamo ha maturato esperienza nel recupero crediti aziendale, seguendo aziende sia di piccole che di grandi dimensioni...

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Lo Studio Legale Mascali segue con successo il recupero crediti a Bergamo per conto di professionisti di vario genere: ingegneri, architetti, medici,...

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Nella maggior parte dei casi, grazie alle attività svolte dall'avvocato Massimo Mascali, la sola fase stragiudiziale consente un totale o parziale recupero del credito.

Studio Legale Mascali

Lo Studio Legale Mascali, fondato a Bergamo nel 1969, si occupa di diritto civile e di recupero crediti e fornisce assistenza qualificata sia ad aziende, con le quali intrattiene rapporti continuativi regolati spesso fa contratti a forfait, che a privati.

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Le fasi del Recupero Crediti:

1. Fase
Stragiudiziale

Più veloce, efficace e meno onerosa per il creditore, questa fase, se affrontata con le dovute competenze, porta nella maggior parte dei casi al recupero del credito, ivi comprese le spese legali.

2. Analisi Patrimoniale

Finalizzata ad evitare procedure all'evidenza inutili, questa fase consiste in un'attenta analisi della situazione reddituale e patrimoniale del debitore, avvalendosi di società di rating, investigazioni,...

3. Fase
giudiziale

La fase giudiziale comprende l'azione di accertamento del credito e la eventuale successiva azione esecutiva per il recupero coattivo del credito.

Approfondimenti

21 novembre 2023

Non è possibile emettere la nota di variazione dell’i.v.a. per le ipotesi non espressamente previste dall’art. 26 del DPR 633/1972

L’Agenzia delle Entrate – con la risposta n. 324/2023 - esclude la possibilità di emettere la nota di variazione dell’i.v.a. in un caso di Liquidazione del patrimonio (ex art. 14-ter, L. n. 3/2012)

Il creditore asseriva di aver presentato una domanda di partecipazione ad una procedura di Liquidazione e chiedeva se, nel caso concreto, fosse applicabile l’art. 26, comma 3bis, del D.P.R. n. 633/1972, che prevede la possibilità di portare in detrazione l’imposta non riscossa anche in ipotesi in cui il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale. Riteneva il creditore che nella nozione di procedura concorsuale fosse da ricomprendere anche la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. La risposta negativa dell’Agenzia si fonda sul dato letterale della norma e, in particolare, del comma 10-bis del succitato art. 26, laddove – nello specificare le date da cui il debitore si ritiene assoggettato alla procedura concorsuale - non rinvia alle procedure da sovraindebitamento.



01 aprile 2022

Come calcolare gli interessi sui diversi debiti

L'art. 1284 c.c., comma 4, che prevede un tasso di interesse attualmente del 8%, potrà essere utilizzato solo nel caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale. Nel caso di responsabilità risarcitoria, in assenza di diversi, accordi, si dovrà tornare al saggio legale, attualmente del 1,25%.

Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 11.03.2022 (R.G. 96/2022), entra nel merito del criterio di calcolo degli interessi sulle somme di denaro dovute successivamente all'introduzione di una domanda giudiziale. L'occasione viene concessa al giudice di prime cure da un'opposizione a precetto, accolta nella parte che qui interessa. Il creditore, infatti, vantava una determinata somma a titolo di risarcimento del danno (per rovina del fondo riconducibile all'art. 1669 c.c.) e su quella somma, accertata da una precedente sentenza del Tribunale, calcolava gli interessi ex art. 1284 c.c. (Danni nelle obbligazioni pecuniarie), comma 4.



28 marzo 2022

Diviene più facile portare in perdita un credito non riscosso

Ad eccezione dei crediti di modesta entità, che possono essere portati in perdita senza ulteriori valutazioni dopo sei mesi dalla loro scadenza, per le altre tipologie di credito è necessario che risultino elementi certi e precisi ovvero che il debitore sia sottoposto ad una procedura concorsuale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1147/2022, sottolinea come la normativa non faccia alcun riferimento alla necessità di un'azione esecutiva infruttuosa. L'insolvenza del debitore, quindi, potrà essere dedotta da altri elementi, purché certi e precisi. Un tipico esempio è l'irreperibilità del debitore.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1147 del 17.01.2022, sez. trib., cassa la sentenza della Commissione Tributaria regionale della regione Campania che aveva ritenuto necessario il tentativo esecutivo infruttuoso per la deducibilità della perdita su crediti. Sappiamo che il T.U. n. 917 del 1986, all'art. 101, comma 5, prevede che: "Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.



18 marzo 2022

La notifica per posta – in assenza di indicazione di data sugli avvisi di ricevimento – si desume dal bollo apposto sul plico

In mancanza dell'indicazione della data di ricezione, compete a chi riceve l'atto la dimostrazione della effettiva data di consegna. In difetto della prova, verrà considerata come data di notificazione quella (ovviamente, precedente) del bollo apposto sul plico dall'ufficio postale.

Bisogna porre particolare attenzione alle date apposte sugli avvisi di ricevimento degli atti giudiziari, soprattutto se da quelle date decorrono termini perentori per la difesa. Il tema trattato dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 2324/2022) è quello di un'opposizione a decreto ingiuntivo che, nel caso specifico, è stata ritenuta tardiva e, quindi, respinta indipendentemente dalle ragioni addotte.



8 marzo 2021

Con il Decreto Sostegni Bis, la nota di variazione dell'iva si emette dalla data di apertura della procedura concorsuale

L'art. 18 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, conosciuto come Decreto Sostegni Bis, ha apportato una modifica di non poco conto all'art. 26 DPR 633/1972 per quanto concerne l'emissione della nota di variazione dell'i.v.a.

All'art. 26 DPR 633/72 è stato aggiunto il comma 3-bis che così recita: "La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e` assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose".



8 marzo 2021

Il decreto ingiuntivo è opponibile al fallimento solo se dichiarato esecutivo prima della data di apertura della procedura concorsuale

La Corte di Cassazione torna su una questione piuttosto ricorrente nella prassi e che ha già trovato una soluzione di uniforme applicazione, ma di difficile accettazione da parte dei creditori.

In questo caso, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24157/2020, ribadisce come non possa essere opposto al fallimento un decreto ingiuntivo, anche se: a) dichiarato provvisoriamente esecutivo, b) non opposto nel termine di legge e sebbene c) la dichiarazione di esecutorietà fosse stata chiesta in data antecedente all'apertura della procedura fallimentare. Peraltro, ciò porta con sé la conseguenza che non saranno opponibili al fallimento neppure le relative spese ivi comprese quelle sopportate per l'eventuale iscrizione di ipoteca sulla base del decreto provvisoriamente esecutivo.



25 gennaio 2021

E' consentito il pignoramento dei contributi a fondo perduto erogati ai sensi dell'art. 25 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)

Il D.L n. 24 del 19.05.2020, cosiddetto Decreto Rilancio, all'art. 25 ha previsto le condizioni e le modalità di calcolo di una serie di contributi a fondo perduto.

Come è noto, a causa delle conseguenze economiche delle misure prese per contrastare l'epidemia da Covid-19, il Governo Italiano ha inteso ristorare, seppure parzialmente, le perdite subite da diverse attività economiche. Da questa esigenze ha preso le mosse il D.L n. 24 del 19.05.2020, cosiddetto Decreto Rilancio, che all'art. 25 ha previsto le condizioni e le modalità di calcolo di una serie di contributi a fondo perduto. Il problema che si è posto e ha risolto il Tribunale di Treviso con un'ordinanza del 25.11.2020 è stata l'eventuale pignorabilità o meno di quei fondi, laddove accreditati sul conto corrente del debitore. Il debitore esecutato, peraltro una società, si era lamentato del fatto che quelle somme – data la particolare natura – non potessero essere sottoposte al vincolo.



12 novembre 2020

Il funzionario comunale non può autenticare gli estratti autentici delle scritture contabili ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo

Il Tribunale di Mantova esclude espressamente e senza riserve che il funzionario comunale abbia un generalizzato potere di autentica, che si deve limitare, pertanto, agli atti che la pubblica amministrazione detiene in originale o che ha direttamente formato.

Il Tribunale di Mantova, con la sentenza emessa il 23.10.2020 dal dott. Giorgio Bertola, nell'accogliere un'opposizione a decreto ingiuntivo, affronta il problema dall'ammissibilità o meno del potere di autentica del funzionario comunale. Afferma, infatti, l'art. 634 c.p.c. che: "Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata [1988, 2702 c.c.] e i telegrammi [2705 c.c.], anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile. [II]. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale [21951 c.c.] e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture."



08 ottobre 2020

L'onere di promuovere la mediazione è a carico del creditore-opposto

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – rivedendo la posizione assunta dalla stessa Corte nel 2015 – stabilisce che – nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo - è il creditore opposto a doversi fare carico dell'onere di attivare la procedura di mediazione obbligatoria, pena l'inefficacia del decreto ingiuntivo.

Proposta opposizione ad un decreto ingiuntivo, il Tribunale di primo grado concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava un termine per l'introduzione della domanda di mediazione. La domanda non veniva presentata. Il Tribunale dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione e, conseguentemente, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. Il Tribunale così decideva sul presupposto che l'onere dell'introduzione della procedura deflattiva fosse a carico dell'opponente. La Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'impugnazione nel frattempo proposta. Ricorrevano in Cassazione gli ingiunti.



30 luglio 2020

Il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di telecomunicazioni è previsto quale condizione di procedibilità della domanda.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite risolve il contrasto giurisprudenziale relativo alla qualificazione del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di telecomunicazione, tentativo che deve essere considerato quale condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziaria e non quale condizione di proponibilità. Le conseguenze sono non di poco conto sull'esito del giudizio.

L'occasione della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 8240/2020) viene fornita da un giudizio introdotto, questa volta, dal consumatore e non dalla società di telecomunicazioni. Il cliente di Telecom Italia S.p.a. lamentava la nullità della clausola contrattuale che prevedeva una penale per il recesso anticipato. La clausola, in estrema sintesi, sarebbe stata contraria tanto alle norme dettate dal Codice del Consumo quanto a quelle dettate dal c.d. Decreto Bersani bis (D.L. n. 7 del 31.01.2007).



25 giugno 2020

Il creditore di due o più debitori solidali può intraprendere più esecuzioni simultaneamente

Il creditore con più debitori solidali è autorizzato a intraprendere più procedure esecutive, anche contemporaneamente e sino al pagamento completo del proprio credito. Non osta a questa facoltà il principio di buona fede e il divieto di abuso degli strumenti processuali.

Una banca procedeva contemporaneamente contro due debitori solidali. Più precisamente, sottoposta a pignoramento la pensione dovuta da un debitore, notificava analogo atto di pignoramento contro l'altro debitore. Il secondo debitore proponeva opposizione all'esecuzione, sostenendone l'illegittimità. Il Tribunale rigettava l'opposizione, con sentenza che veniva confermata anche in grado di appello. Il debitore ricorreva quindi in Cassazione. Riteneva il debitore solidale che la banca avesse agito violando il principio di buona fede...



6 giugno 2020

La fattura elettronica è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è il rimedio giudiziario più economico e più veloce per ottenere il recupero del proprio credito.

Il Tribunale di Verona, con un decreto del 29.11.2019, apre, senza riserve, alla possibilità di utilizzo del file ".xml" della fattura elettronica quale prova scritta sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo. Non sarà più necessaria la produzione della certificazione notarile, con ovvio risparmio di tempi e di costi.

Dispone l'art. 632 c.p.c. che il giudice pronuncia ingiunzione di pagamento quando viene fornita prova scritta del credito. Aggiunge l'art. 634 c.p.c. che "per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture".



5 giugno 2020

Il decreto ingiuntivo è opponibile al fallimento solo se dichiarato esecutivo

Il decreto ingiuntivo, non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà, non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21583, depositata il 03 settembre 2018, ribadisce un principio tanto pacifico quanto discutibile per gli effetti pratici cui conduce.

Un creditore otteneva un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per un importo non indifferente (oltre €. 150.000,00). Sulla base dell'ingiunzione esecutiva, il creditore iscriveva altresì ipoteca ai danni del debitore, che di lì a poco falliva.
In sede di verifica dello stato passivo, il Tribunale respingeva l'ammissione in via privilegiata del credito, che collocava al chirografo, ed escludeva anche le spese e i costi della fase monitoria e dell'imposta ipotecaria.



22 ottobre 2018

Procedimento sommario per opposizione a decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo per il pagamento della parcella dell'avvocato va opposto con il procedimento sommario

Epilogo processuale amaro per un cliente a cui l'avvocato aveva ingiunto il pagamento di una somma a titolo di parcella notevolmente superiore a quella che il primo sosteneva essere stata a suo tempo convenuta. Purtroppo per il cliente, il giudice non poteva entrare nel merito della controversia, in quanto, nell'opporre il decreto ingiuntivo, il cliente optava per l'atto sbagliato.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2349/2018, rileva come l'opponente abbia erroneamente introdotto il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo con un normale atto di citazione a comparire, laddove l'art. 14, comma 1, del D.L. 150/2011 (Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato), così dispone...



8 ottobre 2018

Assegno senza data

L'assegno senza data vale (solo) come promessa di pagamento

La decisione resa dalla Cassazione, con l'ordinanza n. 24144/18, depositata il 03.10.2018, prende le mosse da un'opposizione a decreto ingiuntivo, a mezzo del quale il creditore chiedeva il pagamento del dovuto sulla base di un assegno bancario, la cui data veniva contestata dal debitore.

La Corte di Cassazione, nel confermare la correttezza delle sentenze di primo e secondo grado, sottolinea come la data, ai fini dell'utilizzo del titolo quale prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, sia circostanza tutto sommato irrilevante.



11 giugno 2018

Notifica decreto ingiuntivo oltre il termine

Il decreto ingiuntivo può essere notificato anche oltre il termine previsto per legge

Una recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, la n. 75/18 depositata il 18.05.2018, ha avuto modo di ribadire un'interpretazione giurisprudenziale piuttosto datata e relativa alla notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine stabilito dalla legge.

L'art. 644 c.p.c. dispone che il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia. Cosa succede, quindi, se il decreto ingiuntivo, per qualsiasi motivo, venga notificato oltre il termine?



21 maggio 2018

Nelle cause di recupero crediti contro il consumatore la residenza rilevante ai fini della competenza è quella che risulta al momento della domanda

Il cliente di un Avvocato solleva eccezione di incompetenza

Un avvocato procedeva con decreto ingiuntivo contro il proprio cliente che non aveva pagato i compensi relativi a prestazioni professionali rese sul foro di Lecce. Il cliente, che nel frattempo si era trasferito a Bologna, opponeva il decreto ingiuntivo e sollevava eccezione di incompetenza. Il Tribunale di Lecce respingeva l'eccezione e disponeva la prosecuzione del giudizio di opposizione. Il cliente, non convinto, impugnava l'ordinanza di rigetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Codice di Procedura Civile, con regolamento necessario di competenza avanti la Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11389/2018, del 23.11.2017, depositata il 11.05.2018, accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Bologna per le ragioni che seguono.

l rapporto tra avvocato e cliente è un rapporto tra professionista e consumatore ed è, di conseguenza, soggetto alla disciplina del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 2906/2005). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, "Si presumono vessatorie (e, quindi, nulle, n.d.r.) fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: … stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore". Il problema affrontato nel caso concreto sta nel fatto che il consumatore aveva dichiarato una residenza nel contratto di cui si controverte, residenza che successivamente cambiava. La domanda che ci si pone è quale delle due residenze sia da considerare rilevante ai fini del foro competente. La Corte parte da una premessa, che è la regola dettata dall'art. 5 del c.p.c., per il quale "La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda …".



9 maggio 2018

Quando ad un credito del fallito viene opposto in compensazione un proprio credito

È possibile opporre un proprio credito in compensazione contro il fallimento che agisce per far valere un credito del fallito

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 30298 del 18.12.2017, pubblicata il 05.05.2018, è possibile neutralizzare la richiesta di pagamento proveniente da un fallimento facendo valere un proprio controcredito verso quello stesso fallimento.

Nella specie era successo che il fallimento si fosse sciolto da un contratto preliminare relativo ad un immobile e avesse chiesto ed ottenuto un corrispettivo per l'illegittima occupazione dell'immobile. L'occupante aveva eccepito in compensazione il proprio credito per i miglioramenti apportati all'immobile. La soluzione adottata nel caso di specie trova, comunque, applicazione in ogni situazione in cui ad un credito del fallito venga opposto in compensazione un proprio credito.



1 marzo 2018

Recupero Crediti da parte di Società di telecomunicazioni

Il ricorso al decreto ingiuntivo da parte della società di Telecomunicazione non è subordinato al previo esperimento del tentativo di conciliazione

Nel presente approfondimento ci si chiede se la società di telecomunicazioni, prima di procedere al recupero crediti, debba sempre e comunque, instaurare il tentativo di conciliazione avanti le autorità preposte.
Il dubbio nasce dal fatto che, di fronte alla previsione del tentativo come obbligatorio, la norma esclude espressamente dal suo ambito applicativo le controversie relative al recupero del credito, in caso di assenza di contestazioni da parte dell'utente. Né la norma né il Regolamento chiariscono cosa si debba intendere per contestazione e a chi, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, spetti l'onere di attivare la procedura volta al componimento bonario.

E' opinione di chi scrive che l'operatore può procedere al recupero del proprio credito con richiesta di decreto ingiuntivo e senza esperire il tentativo di conciliazione. In caso di opposizione al decreto ingiuntivo promossa dall'utente, il Giudice, solo se le contestazioni precedenti all'instaurazione del procedimento erano state specifiche e dettagliate, potrà sospendere il giudizio, imponendo l'eventuale onere di attivarsi per il tentativo di conciliazione sull'utente. Qualora l'utente, opponente il decreto ingiuntivo, dovesse rimanere inerte di fronte all'invito al Giudice, la conseguenza sarà l'improcedibilità dell'opposizione con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.

Orari

Lun. - Ven.: 8.30 - 12.15 / 14:30 - 19:15