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L'assegno senza data vale (solo) come promessa di pagamento

L'assegno bancario privo della data di emissione ben può essere considerato alla stregua di una promessa di pagamento, ex art. 1988 c.c., che il traente rivolge al prenditore.

La decisione resa dalla Cassazione, con l'ordinanza n. 24144/18, depositata il 03.10.2018, prende le mosse da un'opposizione a decreto ingiuntivo, a mezzo del quale il creditore chiedeva il pagamento del dovuto sulla base di un assegno bancario, la cui data veniva contestata dal debitore. In particolare, il traente asseriva che la data fosse stata successivamente inserita dal prenditore senza alcuna autorizzazione.

Il traente si lamentava, inoltre, del fatto che non gli fosse stato reso possibile dare dimostrazione della falsità della data. La Corte di Cassazione, nel confermare la correttezza delle sentenze di primo e secondo grado, sottolinea come la data, ai fini dell'utilizzo del titolo quale prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, sia circostanza tutto sommato irrilevante.

Infatti, ai sensi e per gli effetti della Legge sugli Assegni (Regio Decreto n. 1736/1933):
Art. 1
L'assegno bancario (chèque) contiene:
1) la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3) il nome di chi è designato a pagare (trattario);
4) l'indicazione del luogo di pagamento;
5) l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;
6) la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).
Art. 2
Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti comma …
Pertanto, l'assegno senza data non vale come assegno bancario. Ma il creditore non aveva fatto uso dell'assegno come titolo, bensì come scrittura privata, che, sulla base dell'art. 634 c.p.c., vale come prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Ricorda la Cassazione che "è nozione di base che la validità – come anche l'utilizzabilità probatoria – di una scrittura privata prescinda, in sé, dalla presenza o meno di una data apposta sul relativo documento", ferma, ovviamente, la possibilità di dare prova della collocazione temporale. "A questa regola non si sottrae l'assegno bancario laddove lo stesso venga utilizzato non già come titolo di credito, bensì come semplice scrittura privata".
L'assegno bancario privo della data di emissione, per concludere e fatte tutte le valutazioni del caso concreto, ben può essere considerato alla stregua di una promessa di pagamento, ex art. 1988 c.c., che il traente rivolge al prenditore.

Orari

Lun. - Ven.: 8:30 - 12:15 / 14:30 - 19:15