Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 11.03.2022 (R.G. 96/2022), entra nel merito del criterio di calcolo degli interessi sulle somme di denaro dovute successivamente all'introduzione di una domanda giudiziale. L'occasione viene concessa al giudice di prime cure da un'opposizione a precetto, accolta nella parte che qui interessa. Il creditore, infatti, vantava una determinata somma a titolo di risarcimento del danno (per rovina del fondo riconducibile all'art. 1669 c.c.) e su quella somma, accertata da una precedente sentenza del Tribunale, calcolava gli interessi ex art. 1284 c.c. (Danni nelle obbligazioni pecuniarie), comma 4.
La questione non avrebbe importanza, considerato che gli interessi legali ammontano allo 1,25%, se non fosse intervenuta una modifica nel 2014 che così ha disposto: "Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".
Ciò significa che il saggio d'interesse deve essere ricercato nel D.Lgs. 231/2002, che prevede un saggio pari al tasso di riferimento (attualmente a 0) maggiorato del 8%. Il tasso, per ovvie ragioni, incide in modo non irrilevante sul capitale dovuto.
Il Tribunale, accogliendo la tesi del debitore, disapplica l'art. 1284 c.c., comma 4, perché (citando la sentenza della Cassazione n. 2409/2018) detto comma potrà essere utilizzato solo nel caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale. Nel caso di responsabilità risarcitoria, in assenza di diversi accordi, si dovrà tornare al saggio legale, attualmente del 1,25%.
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