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Nel contratto di trasporto, il destinatario è obbligato al pagamento del corrispettivo del trasporto al vettore da quando riceve la merce o ne richiede la consegna

L’ordinanza della Cassazione n. 25270/2025 ha chiarito come l’obbligo del pagamento del corrispettivo del trasporto al vettore si trasferisce ipso iure in capo al destinatario dal momento che egli riceve la merce e la accetta o, in caso di mancata consegna, dal momento in cui fa richiesta della stessa. La pronuncia richiama l’orientamento dottrinale prevalente che configura il contratto di trasporto come un contratto a favore del terzo (art. 1411), stipulato tra mittente e vettore, che produce effetti nei confronti del destinatario.

Ebbene, tali effetti, consistenti anche nel trasferimento in capo al terzo destinatario dei diritti e degli obblighi che il mittente ha nei confronti del vettore, si producono non dalla stipulazione del contratto, come normalmente avviene nella fattispecie ex art. 1411, ma dal momento della consegna ed accettazione della merce o dal momento in cui il destinatario fa richiesta della consegna. L’art. 1689 c.c., in materia di contratto di trasporto, sancisce appunto che non soltanto i diritti nascenti dal contratto si trasferiscono al destinatario dal momento della consegna, ma anche i relativi obblighi, in primis quello del pagamento del corrispettivo della prestazione (la norma parla di “crediti derivanti dal trasporto” e di “assegni da cui le cose trasportate sono gravate”).

E anzi, il secondo comma, che configura una sorta di autotutela per il vettore, prevede che il pagamento di tali crediti sia condizione affinché il destinatario possa esercitare i diritti verso il vettore. Non soltanto il debitore del corrispettivo del trasporto, in seguito alla consegna, diventa il destinatario, ma il mittente è addirittura liberato dai suoi obblighi verso il vettore, laddove quest’ultimo non riscuota dal destinatario i propri crediti (vedi art. 1692 c.c.).

La Cassazione ha quindi stabilito che l’obbligo per il destinatario di pagare al vettore il corrispettivo della prestazione ed, eventualmente, anche gli assegni gravanti sulle cose trasportate, è un effetto automatico di legge che deriva dall’effettuazione della consegna (o dalla richiesta di consegna, ove questa non sia avvenuta nel termine stabilito), ed a cui il destinatario non può sottrarsi, salva la sua facoltà di rifiutare la consegna e con essa anche il trasferimento dei diritti ed obblighi connessi. Ecco il principio di diritto espresso: "Indipendentemente dalla clausola di porto assegnato, che può anche mancare, il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra ipso iure al mittente non soltanto nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore, ma altresì, ex art. 1689, comma secondo, cod. civ., nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, e quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto: pagamento che anzi, come la stessa norma precisa, è condicio iuris dell'esercizio di quei diritti".

Orari

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