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E' consentito il pignoramento dei contributi a fondo perduto erogati ai sensi dell'art. 25 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)

Come è noto, a causa delle conseguenze economiche delle misure prese per contrastare l'epidemia da Covid-19, il Governo Italiano ha inteso ristorare, seppure parzialmente, le perdite subite da diverse attività economiche. Da questa esigenze ha preso le mosse il D.L n. 24 del 19.05.2020, cosiddetto Decreto Rilancio, che all'art. 25 ha previsto le condizioni e le modalità di calcolo di una serie di contributi a fondo perduto.

Il problema che si è posto e ha risolto il Tribunale di Treviso con un'ordinanza del 25.11.2020 è stata l'eventuale pignorabilità o meno di quei fondi, laddove accreditati sul conto corrente del debitore.

Il debitore esecutato, peraltro una società, si era lamentato del fatto che quelle somme – data la particolare natura – non potessero essere sottoposte al vincolo.

Il Giudice di primo grado ha disatteso le richieste del percipiente i contributi a fondo perduto in quanto "l'art. 545, commi 1 e 2 cpc, non contemplano questo tipo di contributi tra quelli pignorabili. Oltretutto, questi contributi non hanno valore assistenziale, in quanto l'assistenza è riferibile solo a soggetti privati e giammai a società, ma eventualmente valgono a compensare una parte del reddito perso a seguito del periodo di emergenza sanitaria. Conseguentemente devono considerarsi liberamente pignorabili ed assegnabili".

Ricordiamo che l'art. 545, commi 1 e 2, cpc, così dispone: "Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.". I contributi a fondo perduto, pertanto, non possono essere considerati aventi natura assistenziale, quantomeno ai fini dell'applicazione delle norme processuali sull'esecuzione in danno del debitore.

Orari

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